Art. 4.
(Statuto e ordinamento).

      1. L'Agenzia è regolata dal codice civile, nonché dal proprio statuto, deliberato dal comitato di gestione e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Lo statuto, in particolare, disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo apposite strutture di controllo interno, e reca princìpi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con gli organismi, gli enti e le istituzioni che operano in materie analoghe o affini a quelle di competenza della stessa Agenzia.
      3. L'articolazione degli uffici dell'Agenzia, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative nonché la semplificazione dei rapporti con le istituzioni e con i cittadini.
      4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo, ai fini dell'ordinamento dell'Agenzia, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.